IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31  agosto  1933,  numero  1592,  con
particolare riferimento all'art. 10;
  Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439;
  Visto  il  regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale venne
approvata  e  resa esecutiva la convenzione stipulata in Firenze il 5
luglio  1938,  con  cui  l'Istituto  superiore  di  scienze sociali e
politiche  "Cesare  Alfieri" di Firenze venne trasformato in facolta'
di  scienze  politiche  "Cesare  Alfieri"  annessa all'Universita' di
Firenze;
  Visto l'art. 5 del citato regio decreto n. 1855;
  Visto  il  punto  primo  del comma d) dell'art. 1 della convenzione
sopra  citata,  recepito dall'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938,
n. 1855;
  Ritenuta  la necessita' di modificare il punto primo di detto comma
d);
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E' approvato e reso esecutivo l'unito atto, stipulato in Firenze il
20  giugno  1973,  aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in
Firenze  il 5 luglio 1938, approvata con regio decreto 8 luglio 1938,
n.  1855,  con  il quale viene modificato il punto primo del comma d)
dell'art. 1 di detta convenzione.