IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, con particolare riferimento all'art. 10; Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439; Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Firenze il 5 luglio 1938, con cui l'Istituto superiore di scienze sociali e politiche "Cesare Alfieri" di Firenze venne trasformato in facolta' di scienze politiche "Cesare Alfieri" annessa all'Universita' di Firenze; Visto l'art. 5 del citato regio decreto n. 1855; Visto il punto primo del comma d) dell'art. 1 della convenzione sopra citata, recepito dall'art. 5 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855; Ritenuta la necessita' di modificare il punto primo di detto comma d); Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. E' approvato e reso esecutivo l'unito atto, stipulato in Firenze il 20 giugno 1973, aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Firenze il 5 luglio 1938, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1855, con il quale viene modificato il punto primo del comma d) dell'art. 1 di detta convenzione.